AVCP: Cos’era e da cosa è stata sostituita


L’AVCP, nata nel 1994 con la legge n. 109/1994 (legge Merloni) e soppressa nel 2014, è l’acronimo di Autorità Vigilanza Contratti Pubblici che per esteso indica l’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Si trattava di un’ente italiano di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, costituita da 7 membri scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dal ’94 l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (AVLP) si è posta l’obbiettivo di ordinare il mondo degli appalti pubblici nel settore edile per lavori di opere e costruzioni.

Questa autorità amministrativa indipendente svolge funzioni di:

  • Vigilanza sul rispetto delle regole della concorrenza e dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di gara.
  • Segnalazione al Governo e al Parlamento dei fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici.
  • Proposte al Governo delle modifiche occorrenti in relazione alla disciplina sui contratti pubblici.
  • Formulazione di pareri non vincolanti nei confronti delle stazioni appaltanti o dei concorrenti.
  • Accertamenti ispettivi.
  • Esecuzione di sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Nel 2006 l’AVCP è stata riformata e la sua denominazione cambiata in “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Con l’approvazione del nuovo codice, il D. Lgs n. 12 aprile 2006, n. 163, la struttura dell’Autorità venne riorganizzata per ampliare le sue funzioni, non più limitate ai lavori, ma anche alle forniture di beni e di servizi, includendo qualunque tipo di appalto effettuato da parte di una pubblica amministrazione.

Nel 2014 AVCP è stata completamente soppressa (D.L. n. 90/2014)  e accorpata nell’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione). Attualmente il sito www.avcp.it reindirizza infatti al sito anticorruzione.it

Regolamento degli appalti

L’Aniem, l’Associazione nazionale delle PMI edili manifatturiere della Confapi, accoglie con soddisfazione il via libera dato dalla Corte dei Conti al regolamento del Codice degli appalti.

“Si tratta di un provvedimento atteso da tre anni che può contribuire alla certezza delle regole, garantendo il necessario coordinamento con le norme del Codice”, afferma il Presidente Dino Piacentini. E aggiunge: “Tuttavia si tratta di disposizioni regolamentari che non rispondono all’esigenza prioritaria di riformare il sistema degli appalti adeguandolo alle trasformazioni ed alle nuove configurazioni del mercato. Occorre, in particolare intervenire sul sistema di qualificazione valorizzando le specializzazioni operative, le dotazioni tecniche, l’esperienza professionale”.

Secondo l’Aniem l’obiettivo deve essere quello di migliorare la capacità selettiva del mercato, di rafforzare gli strumenti di corretta concorrenzialità, di premiare gli operatori tecnicamente capaci di eseguire gli interventi. Per questo, occorre un sistema selettivo che imponga requisiti specifici rapportati alle opere per le quali si chiede di essere qualificati.

“Ma non basta”, continua Piacentini. “Il sistema degli appalti pubblici, costituito nel nostro Paese da circa 50.000 imprese (per oltre il 94% pmi), necessita di interventi in grado di modernizzarne la funzionalità, garantirne una maggiore trasparenza, potenziarne la capacità competitiva”.

In questo senso l’Associazione ritiene urgente definire modifiche al Codice Appalti che garantiscano:

  • la definizione di criteri reputazionali in sede di gara;
  • la qualificazione delle stazioni appaltanti attraverso albi di commissari selezionati da impiegare con criteri di rotazione;
  • l’applicabilità immediata della contrattualistica di rete al settore dei lavori pubblici.

Come partecipare agli appalti pubblici

L’appalto è il contratto regolamentato dall’articolo 1655 c.c. ed è espressamente richiamato dall’articolo 29 del D.lgs 276/2003.

L’appalto è un contratto mediante il quale una parte assume da un ente pubblico o privato l’esecuzione di un opera o di un servizio contro un corrispettivo in denaro.

La parte ha diritto prima di ricevere l’opera in consegna di valutare l’esecuzione dei lavori svolti. Dopodiché se il lavoro è stato eseguito con le cure appropriate, l’appaltatore riceve il corrispettivo.

Nel caso di adempienze il committente stabilirà un nuovo termine di scadenza e l’appaltatore si atterrà alle indicazione del progetto. Se i lavori non sono terminati per la data prevista il contratto si considera risolto

I requisiti per la partecipazione alla gara d’appalto sono:

  • criteri di ordine generale;
  • requisiti di idoneità professionale;
  • qualificazione per eseguire i lavori;
  • capacità economica e finanziaria solo per fornitori e prestatori servizi;
  • capacità tecnica e professionale solo per i fornitori e prestatori servizi.

I requisiti per la partecipazione ad un’asta cambiano in concomitanza con il tipo di Asta scelta che può essere un’asta per la vendita oppure un’asta per l’acquisto. La domanda di amissione conterrà certamente i dati personali.

Costi per la sicurezza negli appalti pubblici

Costi sostenuti per approntare le misure preventive e di sicurezza negli appalti pubblici, il ruolo dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il calcolo analitico dei costi.

Per costi di sicurezza si intendono le spese sostenute per approntare tutte le misure preventive e protettive indispensabili per attenuare ed eliminare i rischi connessi all’attività del soggetto appaltante.

La stima dei costi e il calcolo degli oneri connessi alla sicurezza, sono in stretta relazione con la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi denominato DUVRI, da produrre qualora si dovessero presentare delle variazioni durante l’esecuzione dell’appalto.

La copiosa normativa di riferimento è stata affiancata dall’intervento comunitario che ha dettato regole precise per l’aggiudicazione di appalti anche in materia di sicurezza.
A questo proposito, è da rilevare che la legislazione italiana con l’emanazione del Decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626, ha anticipato quella europea in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori.

Piano di sicurezza e coordinamento

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha stabilito che le spese relative alle misure da approntare per garantire la sicurezza, non sono soggette a ribasso.
Tale specifica è stata resa necessaria al fine di evitare che l’appaltatore comprimesse le spese per la sicurezza per aggiudicarsi un appalto.

Nella determinazione del calcolo delle spese di sicurezza, assume particolare rilevanza il cosiddetto Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)in cui vengono individuati e valutati i rischi e le misure necessarie a garantire la prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza dei lavori.

I costi per la sicurezza: calcolo analitico

  • Il computo degli oneri per la sicurezza si ottiene sommando le singole voci che compongono le Spese incluse della sicurezza (SIS) e le spese derivanti dall’impiego di macchinari, di attrezzature e di opere improntate per fare fronte ai rischi insiti nel processo di lavorazione, le cosiddette Spese speciali della sicurezza (SSS).
  • Il calcolo delle spese deve tenere conto del prezziario dei costi della sicurezza, utilizzando la seguente formula: SIS (a + b + c + …..) + SSS (a + b + c +………) = SCS

Riferimento normativo: Per i principi da seguire nel calcolo dei costi di sicurezza si deve fare riferimento a quanto stabilito dalla Determinazione 02/2001 dell’Autorità di Vigilanza e i criteri indicati dal DPR 222/03.

L’elenco dei prezzi si trova nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19/4/2000 n.145 art.5, comma 1 lettera a.

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