Cancellazione del protesto per i prestiti cambializzati


Ecco qual è la procedura di cancellazione di un protesto che apre le porte al credito attraverso la formula di finanziamento dei prestiti cambializzati.

II nuovo procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c. il rimedio processuale tipico, rappresentato dal ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell’art. 700 c.p.c., non è più il solo strumento esperibile per l’ottenimento del provvedimento di cancellazione del protesto illegittimo o erroneo.

Ad esso si è affiancato, di recente, un nuovo strumento processuale, costituito dal ricorso ex art. 702-bis e ss. c.p.c.55, che ha introdotto il c.d. procedimento sommario di cognizione.

Si tratta, in estrema sintesi, di una via di mezzo volta a conciliare – nelle intenzioni del legislatore- le esigenze di speditezza tipiche del rito cautelare, con quelle di piena tutela del diritto di difesa e del con-traddittorio, proprie del giudizio ordinario di cognizione.

I presupposti processuali necessari per fare ricorso a tale procedimento sono l’appartenenza della controversia alla decisione monocratica del tribunale e la sua suscettibilità di essere decisa con un’istruzione sommaria.

II giudizio viene deciso con ordinanza ex art. 702-ter, e, 5°, c.p.c., i cui effetti sono identici a quelli di una sentenza di uguale contenuto.

Ferma restando la necessità di attivare il procedimento ex art. 700 c.p.c. quando si deve chiedere la sospensione della pubblicazione di un atto di protesto, in quanto esso rimane il più rapido rimedio messo a disposizione dall’ordinamento, il nuovo procedimento sommario di cognizione, una volta pubblicato il protesto, sembra più idoneo rispetto a quello tradizionale di cui all’art. 700 c.p.c., laddove si tratti di accentuare i profili risarcitori, che attengono al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, connesso con la richiesta principale di cancellazione del protesto in quanto illegittimo o erroneo.

In questo caso, la struttura sicuramente più snella del nuovo procedimento rispetto all’ordinario giudizio di cognizione e la natura sostanziale di sentenza dell’emanando provvedimento (reso in forma di ordinanza, ma impugnabile nel termine perentorio di soli 30 giorni pena, in difetto, il passaggio in giudicato), possono rivelarsi più idonee ed efficaci.

Ovviamente, per verificare la bontà di tale previsione, occorrerà attendere le prime applicazioni giurisprudenziali.

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