Articolo 18: Cosa è cambiato?


Un argomento di cui si è parlato tanto a partire dal 2014 e che spesso è stato causa di scioperi e altre tensioni è l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ma di cosa parla di preciso? Ecco una breve guida per chiarirvi bene le idee, fornendovi una volta per tutte una chiave di lettura per gli articoli che ogni giorno appaiono sui giornali riguardo un tema costantemente d’attualità.

L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è una legge risalente al 20 maggio 1970, sancita nel provvedimento numero 300. Il tema al centro di tutto è il licenziamento, valido soltanto per una giusta causa o per un motivo giustificato adeguatamente.

A far discutere i cittadini sul tema dell’articolo 18, applicabile soltanto nelle aziende con un minimo di 15 lavoratori dipendenti, sono le interpretazioni, che sono state riviste radicalmente dalla riforma del 2012 con la legge numero 92.

Prima del 2012, l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori obbligava i giudici, in caso di licenziamento e accoglienza del ricorso presentato dal dipendente, ad ordinare all’azienda la reintegrazione allo stesso posto pre-licenziamento e il pagamento degli stipendi non percepiti. Soltanto tramite accordo tra azienda e dipendente (con entrambe le parti consenzienti), quest’ultimo poteva accettare un’indennità pari a 15 volte l’importo dell’ultimo stipendio percepito.

La riforma del 2012 e il cambiamento dell’articolo 18

La riforma del 2012 ha introdotto la presenza di licenziamento discriminatorio, disciplinare ed economico, definendo i relativi provvedimenti a norma di legge.

Licenziamento discriminatorio

Un licenziamento ritenuto dal giudice come discriminatorio, ai sensi dell’articolo 18, lascia invariati i provvedimenti in vigore prima del 2012, imponendo all’azienda la reintegrazione e il pagamento al dipendente degli stipendi non percepiti.

Licenziamento disciplinare

Nel caso in cui un licenziamento venga definito come disciplinare, può ricadere nei motivi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, che ricadono appunto nelle motivazioni di licenziamento che l’articolo 18 sancisce come giustificate nei confronti dei datori di lavoro.

Licenziamento economico

Il licenziamento economico è tra gli argomenti più discussi degli ultimi anni, in quanto dà la possibilità al datore di lavoro di licenziare un dipendente in caso di contrazione del mercato (meno incassi per l’azienda) o entrata in vigore di una nuova modalità produttiva, in grado di obbligare l’azienda a ridurre il numero di dipendenti. In questi casi, la legge parla di giustificato motivo oggettivo.

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