Dispersione delle ceneri: normativa del comune di Roma


Il cinema hollywoodiano ha introdotto la visione romantica e plateale di disperdere le ceneri del proprio caro estinto in luoghi suggestivi della propria memoria o per volontà dell’estinto. Tutto questo, però, non è praticabile in Italia, per lo meno non nelle modalità pittoresche dei film. Le sepolture in Italia si svolgono in tre modi: inumazione, tumulazione e cremazione. Relativamente alla cremazione ed eventuale dispersione delle ceneri, ogni comune prevede delle normative locali specifiche. Cosa prevede la normativa comunale relativamente alla dispersione delle ceneri per chi opta per la cremazione a Roma?

Normativa sulla cremazione Comune di Roma

La volontà di essere cremati deve essere espressamente dichiarata in una disposizione testamentaria o aderendo a una delle associazioni a sostegno della cremazione (come FIC – Federazione Italiana per la Cremazione e ARC – Associazione Romana Cremazione). In assenza di volontà testamentaria, il coniuge sopravvissuto o la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi (fino al sesto grado) possono decidere per la cremazione. Per la cremazione dei minorenni è necessaria l’autorizzazione della patria potestà. Mentre, per la cremazione di salme di stranieri occorre una dichiarazione giurata da parte di un rappresentane diplomatico o consolare della Stato di origine del defunto straniero e competente per la giurisdizione territoriale. Le ceneri possono essere tumulate, affidate o disperse.

La tumulazione prevede che le ceneri – raccolte in un urna cineraria sigillata – siano tumulate presso il cimitero comunale in un apposito loculo preso in concessione. L’inumazione delle ceneri prevede l’interramento dell’urna cineraria, questa pratica è disponibile a Roma solo presso il cimitero Laurentino e il cimitero Flaminio (Prima Porta). L’affidamento, invece, prevede che l’urna sia consegnata al coniuge o al parente che ne fa richiesta. L’urna deve rimanere sempre sigillata e qualsiasi spostamento dell’urna deve essere comunicato in anticipo al comune di residenza dell’affidatario.

La dispersione delle ceneri a seguito di cremazione a Roma

L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri del defunto sono regolamentate dalla L. n. 130/2001; L.R. n. 4/2006; D.C.C. n. 223/2004; D.D. DIP.TO V n. 14/2005; D.D. DIP.TO V n. 3193/2006. La normativa prevede che le ceneri possono essere disperse in natura presso un’area adeguatamente attrezzata dall’Amministrazione comunale o in aree private all’aperto. In quest’ultimo caso occorre il consenso del proprietario dell’area. L’amministrazione comunale ha predisposto un’area per la dispersione delle ceneri al Cimitero Flaminio – Prima Porta, nel luogo denominato il Giardino dei ricordi, adibito per il raccoglimento adeguato del rito della dispersione delle ceneri.

La richiesta di affidamento o dispersione delle ceneri si inoltra al Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde – Uffici Funebri e Cimiteriali in P.le di Porta Metronia, 2 – 00183 Roma. La documentazione richiesta è:

    • Domanda di richiesta affido dispersione ceneri;
    • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal coniuge o dal parente più prossimo, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
    • Dichiarazione di conformità del feretro, art. 47, D.P.R. 445/2000;
    • Ricevuta di pagamento della quietanza;

 

  • Autorizzazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile alla cremazione.

 

Entro 8 giorni dalla richiesta viene emesso il provvedimento finale all’autorizzazione. I pagamenti sono effettuabili direttamente presso la Cassa in Via del Verano 74, per le tariffe si consiglia di consultare il sito cimitericapitolini.it

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